Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.
Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
zona sismica |
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) |
descrizione della pericolosità |
Zona 1 | ag > 0.25 | È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta |
Zona 2 | 0.15 < ag ≤ 0.25 | In questa zona sono possibili forti terremoti |
Zona 3 | 0.05 < ag ≤ 0.15 | In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 |
Zona 4 | ag ≤ 0.05 | È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa |
zona sismica |
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) |
descrizione della pericolosità |
Zona 1 | ag > 0.25 | È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta |
Zona 2 | 0.15 < ag ≤ 0.25 | In questa zona sono possibili forti terremoti |
Zona 3 | 0.05 < ag ≤ 0.15 | In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 |
Zona 4 | ag ≤ 0.05 | È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa |
Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità. Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, si rimanda alle
disposizioni normative regionali (102 Kb).
Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.
Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), infatti, hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche.
Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.
La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).